Informazioni generali
Le recenti disposizioni normative in tema di antiriciclaggio impongono ai Professionisti e agli Operatori non finanziari la tenuta dell'Archivio Unico Informatico (AUI), in cui devono essere registrate e conservate per almeno 10 anni determinate informazioni.
Quali sono i PROFESSIONISTI destinatari del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 141 del 03.02.2006,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 86/L alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006, in attuazione del D.Lgs. n. 56/2004:
- dottori commercialisti
- ragionieri e i periti commerciali
- revisori contabili
- consulenti del lavoro
- soggetti che rendono i servizi forniti da revisori contabili, periti e consulenti ovvero svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (ad esempio tributaristi e società di servizi)
- avvocati e notai, limitatamente all'attività di consulenza in merito a transazioni economiche - finanziarie, all'esecuzione di attività manageriali e al compimento di operazioni di natura finanziaria o immobiliare in nome o per conto di propri clienti.
Quali sono gli adempimenti per i PROFESSIONISTI
Dal 22 aprile 2006 i professionisti sono obbligati a:
- Identificare i clienti che si avvalgano della loro prestazione professionale qualora, anche con riferimento ad operazioni frazionate, la suddetta prestazione abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore superiore a 12.500 euro.
- Registrare e conservare per almeno dieci anni i dati relativi ai rapporti intrattenuti e alle operazioni effettuate.
- Segnalare all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, o per altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate e in base agli elementi a disposizione, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle suddette operazioni possano provenire dai delitti di riciclaggio o reimpiego (artt. 648- bis e 648- ter codice penale).
- Comunicare al Ministero dell'Economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni dell'art. 1 della legge n. 197/1991 - in materia di limitazioni all'utilizzo del denaro contante - rilevate nell'esercizio della propria attività professionale.
- Adottare adeguate procedure preventive per impedire operazione di riciclaggio, con particolare riferimento all'adozione di forme di controllo interno e alla formazione dei propri dipendenti e collaboratori.
Quali sono gli OPERATORI NON FINANZIARI destinatari del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 143 del 03.02.2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 86/L alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006, in attuazione del D.Lgs. n. 56/2004:
Sono coloro che esercitano l'attività di:
- recupero di crediti per conto terzi
- custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori con o senza l'impiego di guardie particolari giurate
- agenzia di affari in mediazione immobiliare
- commercio di cose antiche
- esercizio di case d'asta o gallerie d'arte
- commercio (comprese l'esportazione e l'importazione) di oro per finalità industriali o di investimento
- fabbricazione - mediazione - commercio (comprese l'esportazione e l'importazione) di oggetti preziosi
- gestione di case da gioco
- fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane
- mediazione creditizia
- agenzia in attività finanziaria
Quali sono gli adempimenti per gli OPERATORI NON FINANZIARI
Dal 22 aprile 2006 gli operatori non finanziari sono obbligati a:
- Identificare i clienti in relazione alle operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 12.500 euro.
- Registrare e conservare per almeno dieci anni i dati relativi ai rapporti intrattenuti e alle operazioni effettuate.
- Segnalare all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, o per altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate e in base agli elementi a disposizione, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle suddette operazioni possano provenire dai delitti di riciclaggio o reimpiego (artt. 648- bis e 648- ter codice penale).
- Comunicare al Ministero dell'Economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni dell'art. 1 della legge n. 197/1991 - in materia di limitazioni all'utilizzo del denaro contante - rilevate nell'esercizio della propria attività.
- Istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori, anche per approfondire la conoscenza dei propri clienti.
- L'omessa istituzione dell'Archivio Unico Informatico prevede l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da € 5.164,00 a € 25.822,00 mentre l'omessa o tardiva registrazione è punita con la multa da € 2.582,00 a € 12.911,00.
Quali strumenti Italstudio mette a disposizione dei Professionisti e degli Operatori non finanziari
AntiriciclaggioXP, il software che permette di gestire il soggetto operante sia esso Professionista o Operatore non finanziario, indifferentemente in modalità stand alone (singola postazione) che in rete.
E' sufficiente inserire la categoria di appartenenza (commercialista, avvocato, mediatore creditizio, gioielliere, antiquario, ecc.) ed il software definisce in automatico un percorso guidato che permette di identificare le banche dati da utilizzare, le misure da adottare e di compilare la documentazione richiesta dalla normativa, ma ritagliata sulle specifiche esigenze dell'utente.
AntiriciclaggioXP è già predisposto per consentire ai Professionisti la tenuta degli Archivi Unici Informatici per conto dei propri clienti tenuti a detto obbligo (es.: orafi, gioiellieri,agenzie immobiliari,avvocati ecc.).
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Ulteriori utilità
Il software permette di predisporre:
- la registrazione dei dati (estremi documento di identificazione, codice fiscale, cognome, nome, ecc.) per l'identificazione dei soggetti operanti direttamente e/o in nome e per conto di terzi;
- la registrazione e la conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico;
- la modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni all'art. 1, Legge n. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore;
- la modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi (UIC).
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